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Acceptée Fédéral Sécurité, défense et justice Société, famille et égalité 25 septembre 1994

Norma penale contro il razzismo (art. 261bis CP)

All’inizio degli anni 1990 la Svizzera non sfugge alla recrudescenza dei discorsi xenofobi e revisionisti che attraversano l’Europa. Profanazioni di cimiteri ebraici, propaganda negazionista, episodi razzisti: cresce la pressione per dotare il Paese di uno strumento giuridico chiaro.La Svizzera ha…

Oui — 54.7% Non — 45.3%
Participation : 45.9%
L'enjeu de l'époque

All’inizio degli anni 1990 la Svizzera non sfugge alla recrudescenza dei discorsi xenofobi e revisionisti che attraversano l’Europa. Profanazioni di cimiteri ebraici, propaganda negazionista, episodi razzisti: cresce la pressione per dotare il Paese di uno strumento giuridico chiaro.

La Svizzera ha firmato nel 1965 la Convenzione internazionale dell’ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ma non può ratificarla senza introdurre una norma penale che reprima la discriminazione. Il Parlamento adotta quindi l’articolo 261bis del Codice penale. Tre comitati della destra nazionalista, tra cui la Ligue vaudoise, lanciano un referendum e raccolgono 54’112 firme.

La campagna oppone due principi: la protezione della dignità umana e la lotta contro l’odio, da un lato; la libertà d’espressione, brandita dagli oppositori che denunciano una «legge bavaglio», dall’altro. Il Consiglio federale e la quasi totalità dei partiti sostengono il testo.

Il 25 settembre 1994 il popolo accetta la norma con il 54,7 % dei voti, con una partecipazione del 45,9 %. L’articolo 261bis entra in vigore il 1° gennaio 1995 e la Svizzera aderisce alla convenzione dell’ONU il 29 dicembre 1994.

Nota metodologica : Questa scheda tratta la votazione in modo fattuale e non di parte. I verdetti riguardano unicamente gli argomenti di campagna verificabili — ossia confrontabili con i fatti osservati dopo il voto — e non lo scrutinio in sé.
▲ Cantoni che hanno accettato
Berna, Basilea Città, Basilea Campagna, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Giura, Neuchâtel, Obvaldo, Sciaffusa, Vaud, Zugo, Zurigo
▼ Cantoni che hanno rifiutato
Argovia, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, Lucerna, Nidvaldo, San Gallo, Soletta, Svitto, Turgovia, Ticino, Uri, Vallese

Attori e personalità

▲ Campo del Sì
Consiglio federale (favorevole)
PPD, PLR, PS, Verdi, PEV, AdI, PLS, PdL (parole d’ordine per il Sì)
UDC (parola d’ordine nazionale favorevole, malgrado sezioni dissidenti)
Ambienti economici (Vorort (economiesuisse), USAM)
Sindacati (USS, Travail.Suisse)
▼ Campo del No
Partito della libertà (ex Partito degli automobilisti)
Lega dei Ticinesi
Democratici Svizzeri
Comitati referendari di destra (tra cui la Ligue vaudoise)
Sezioni cantonali dissidenti dell’UDC (AG, AR, LU, TG, VD)
Da notare : Trattandosi di una legge federale, era richiesta solo la maggioranza del popolo. A livello dei Cantoni il risultato fu una perfetta parità: 11,5 Cantoni a favore, 11,5 contro.

Argomenti e verdetti

▲ Argomenti A FAVORE (campo del Sì)
Permettere l’adesione alla convenzione dell’ONU
« La Svizzera non può restare uno degli ultimi Stati privi di uno strumento penale contro la discriminazione razziale. »
— Campo del Sì, campagna 1994
✓ Argomento confermato
La Svizzera ha aderito alla Convenzione internazionale sull’eliminazione della discriminazione razziale il 29 dicembre 1994; l’articolo 261bis è entrato in vigore il 1° gennaio 1995, fondando da allora centinaia di procedimenti.
Fonte : Convenzione CERD (in vigore 1995); art. 261bis CP
Sanzionare negazionismo e istigazione all’odio
« Negare pubblicamente un genocidio o incitare all’odio razziale non deve più restare impunito. »
— Campo del Sì, campagna 1994
✓ Argomento confermato
La norma copre la negazione di genocidi e l’istigazione all’odio; è stata applicata regolarmente — circa 935 casi segnalati tra il 1995 e il 2019 e oltre 330 condanne.
Fonte : Commissione federale contro il razzismo; statistiche giudiziarie
▼ Argomenti CONTRO (campo del No)
Una «legge bavaglio» che limita la libertà d’espressione
« L’articolo 261bis imbavaglia il dibattito e limita la libertà di ciascuno di esprimere le proprie opinioni. »
— Comitati referendari di destra, 1994
✗~ Parzialmente smentito
In un quarto di secolo le condanne sono rimaste limitate — meno di 25 all’anno in media — e colpiscono discorsi d’odio o negazionisti manifesti, non il dibattito ordinario. Il bavaglio generalizzato temuto non si è concretizzato, anche se la tensione con la libertà d’espressione resta regolarmente discussa.
Fonte : Statistiche giudiziarie; dibattiti parlamentari 1995-2020
Una norma vaga, fonte di denunce abusive
« Il testo è così vago da aprire la porta a denunce e a un’insicurezza giuridica. »
— Campo del No, 1994
✗~ Parzialmente smentito
I tribunali filtrano: circa il 38 % dei casi si conclude con un’assoluzione, un’archiviazione o un non luogo a procedere. L’ondata di condanne arbitrarie annunciata non si è verificata, anche se l’applicazione della norma è stata talvolta giudicata delicata.
Fonte : Raccolta di casi giuridici della CFR

Affiches de campagne (29)

Bilancio fattuale

2
Confermato
0
Parz. confermato
2
Parz. smentito
0
Smentito
Uno strumento giuridico duraturo e ampliato
In vigore dal 1995, la norma ha dato luogo a diverse centinaia di condanne. Nel febbraio 2020 il popolo ne ha persino esteso la protezione all’orientamento sessuale, con il 63,1 % dei voti.
Fonte : Votazione federale del 9 febbraio 2020
~
Un’efficacia reale ma modesta
Meno di 25 condanne all’anno in media e numerosi casi archiviati: le organizzazioni per i diritti umani parlano di un bilancio «in chiaroscuro».
Fonte : CFR; Amnesty International
~
Il timore della «museruola» ridimensionato
La libertà d’espressione non è stata soffocata: il dibattito pubblico su immigrazione, religione e asilo è rimasto vivace. La tensione tra repressione dell’odio e libertà d’opinione resta tuttavia un tema ricorrente.
Fonte : Analisi a 25 anni dal voto
Analyse éditoriale
Conclusion

La norma penale antirazzista ha anzitutto assolto la sua funzione istituzionale: permettere alla Svizzera di ratificare la convenzione dell’ONU e di dotarsi di uno strumento giuridico che le mancava. Su questo piano l’obiettivo centrale del campo del Sì è raggiunto, e l’articolo 261bis è oggi parte integrante del diritto svizzero.

Il suo impatto quotidiano è più modesto di quanto sperassero i promotori e temessero gli avversari. Con meno di venticinque condanne annue e una quota consistente di casi archiviati, la norma agisce più come un segnale e un argine che come una macchina repressiva.

La grande paura degli oppositori — una «museruola» che soffoca il dibattito pubblico — non si è avverata. La Svizzera ha continuato a discutere vivacemente di immigrazione, religione e asilo. La tensione tra lotta all’odio e libertà d’espressione resta nondimeno un dibattito aperto, riacceso a ogni processo mediatico.

Trent’anni dopo, il bilancio è quello di uno strumento utile ma limitato: fissa un confine chiaro al discorso d’odio senza trasformare in profondità una società in cui il razzismo ordinario persiste.